IL SINDACO
PRESO ATTO:
- delle recenti segnalazioni pervenute alle autorità competenti e agli uffici comunali riguardanti l’avvistamento e la presenza assidua di esemplari di lupo (Canis lupus) in prossimità delle zone residenziali e delle aree pubbliche del territorio comunale;
- che in data 09/07/2026, una bambina veniva aggredita presso gli impianti sportivi del Comune di Arrone da parte di un animale riconducibile all’esemplare di lupo;
CONSIDERATO che l’avvicinamento di tali predatori al centro abitato è fortemente incentivato dalla disponibilità di risorse alimentari, spesso costituite da cibo lasciato incustodito per animali d’affezione (cani e gatti) o colonie feline, nonché da rifiuti organici non correttamente conferiti;
RILEVATO che la costante disponibilità di cibo di origine umana ne favorisce l’abitudine alla presenza dell’uomo (fenomeno del c.d. lupo confidente), aumentando il potenziale rischio di interazioni problematiche o pericolose con la cittadinanza e con gli animali domestici, alterando al contempo il naturale comportamento selvatico della specie;
RITENUTA la necessità urgente di adottare misure di prevenzione atte ad eliminare le fonti di attrazione alimentare, al fine di garantire la sicurezza pubblica, l’incolumità dei cittadini e la tutela della stessa fauna selvatica;
VISTI:
- L’art. 50 e l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) in materia di competenze del Sindaco per la tutela dell’incolumità pubblica;
- La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 per la protezione della fauna selvatica omeoterma;
- Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali);
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione:
- Il divieto assoluto a chiunque di lasciare, depositare, abbandonare o diffondere in modo incontrollato cibo, mangimi o scarti alimentari di qualsiasi genere su suolo pubblico, aperto al pubblico o in aree private non recintate, suscettibili di essere raggiunti da animali selvatici.
- L’obbligo per i gestori di colonie feline regolarmente censite e per i possessori di animali domestici di somministrare il cibo esclusivamente in contenitori monitorati, provvedendo all’immediata rimozione dei residui alimentari e delle ciotole al termine del pasto, vietando tassativamente il posizionamento permanente di cibo all’aperto.
- L’obbligo per tutta la cittadinanza di conferire i rifiuti organici e domestici esclusivamente utilizzando gli appositi contenitori chiusi forniti dal servizio di raccolta, evitandone l’esposizione anticipata o modalità che ne consentano l’accessibilità da parte della fauna.
AVVERTE
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:
- alla Prefettura;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente;
- all’Azienda Sanitaria Locale per quanto di rispettiva competenza.
A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Fioretti Costanza.
La sua pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune.
Il Corpo di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricati dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza del presente provvedimento.
Arrone 13/07/2026
Il Sindaco
Fabio di Gioia