SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 23/08/2026 ore 12:00
BANDO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI CONVENZIONATI PRESSO ASILI NIDO E PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO CORRISPONDENTE ALL’IMPORTO DELLA RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DI NIDI D’INFANZIA PRIVATI AUTORIZZATI – ANNO EDUCATIVO 2026/2027
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 10 marzo 2026 recante «Riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l’anno 2026, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026»;
ATTESO CHE:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2026 è destinato ai comuni per 450 milioni di euro quale quota di risorse finalizzata a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), del D. lgs. n. 65/2017, sino al raggiungimento del livello minimo che ciascun Comune è tenuto a garantire;
- i Comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), del D. lgs. n. 65/2017;
- al Comune di Arrone sono state assegnate risorse per il potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia – annualità 2026 – per un importo pari ad € 38.340,29 per il raggiungimento degli obiettivi di servizio asilo nido nell'Anno 2026 pari a n. 5 utenti aggiuntivi;
- dette risorse possono essere utilizzate, ai sensi della Nota metodologica, allegato e parte integrante del Decreto Ministeriale del 10 marzo 2026, per potenziare il servizio nei seguenti modi:
- ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all’Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell’Ambito territoriale di riferimento;
- ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
- altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25/06/2026;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’assegnazione di n. 8 (stimati) posti convenzionati presso le strutture rientranti nella categoria degli asili nido, ai sensi della vigente normativa regionale sui servizi rivolti ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni che hanno aderito alla presente iniziativa (indicati al successivo art. 2) e all’erogazione di un contributo alle famiglie, corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza (indicata al successivo art. 3), che non può essere superiore all’importo della tariffa mensile sostenuta per la frequenza di un servizio di nido d’infanzia, qualora la scelta ricada su un nido d’infanzia autorizzato, che non abbia aderito alla riserva posti – bambino o i cui posti riservati risultino esauriti.
ART. 1
Finalità
- L’interesse pubblico che si intende perseguire è quello di aumentare la disponibilità di posti accessibili, nonché favorire la frequenza dei bambini agli asili nido accreditati garantendo loro un luogo di formazione, cura e socializzazione, nella prospettiva del benessere psicofisico, dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, sostenendo così le famiglie nella scelta della genitorialità e nella conciliazione tra vita familiare e lavoro.
ART. 2
Servizi prima infanzia
- I servizi socio-educativi per la prima infanzia con l’Ente ha stipulato convenzione per la riserva di posti è la seguente:
- Alle famiglie che avranno scelto strutture territoriali autorizzate diverse da quelle convenzionate, sopra riportate, o che avranno scelto strutture convenzionate i cui posti riservati risultino esauriti, sarà erogato un contributo corrispondente all’importo della retta mensile sostenuta fino a 10 mensilità.
- Resta fermo, il diritto delle famiglie beneficiarie, in ordine di graduatoria, di scegliere in modo libero ed autonomo, il servizio presso cui iscrivere il minore, tra quelle in convenzione.
- L'assegnazione dei posti dovrà essere fatta secondo le preferenze espresse dalle famiglie nella domanda di partecipazione al bando per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, fino al raggiungimento del numero massimo di posti convenzionati messi a disposizione dalle strutture e nel rispetto delle relative capienze massime dichiarate;
- Qualora la somma delle preferenze espresse per una singola struttura dovesse superare il numero massimo di posti convenzionati messi a disposizione o la scelta ricada su un nido d’infanzia autorizzato si procederà all’erogazione di un contributo alle famiglie, corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, che non può essere superiore all’importo della tariffa mensile sostenuta per la frequenza di un servizio di nido d’infanzia fino al raggiungimento dell’importo assegnato a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale Asili Nido per l’anno 2026.
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DENOMINAZIONE
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INDIRIZZO
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CARATTERISTICHE
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LA VALLE DEI BIMBI
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VIA DEL CONVENTO 2
MONTEFRANCO
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Tipologia: ASILO NIDO
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ART. 3
Destinatari dell’intervento
- Possono beneficiare dell’intervento le famiglie con figli minori iscritti o iscrivendi presso le strutture indicate al precedente art. 2 nell’anno educativo 2026/2027:
- di età 3-36 mesi;
- residenti nel Comune di Arrone;
- frequentanti i servizi per la prima infanzia ovvero potenziali iscritti a tali servizi;
- appartenenti a famiglie con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, rientrante nelle seguenti tre fasce:
- Fascia 1: ISEE da € 0 a € 20.000,00;
- Fascia 2: ISEE da oltre € 20.000,01 a € 30.000,00
- Fascia 3 ISEE da oltre € 30.000,01 a € 50.000,00.
- Le famiglie con più figli di età 3-36 mesi possono richiedere il beneficio per tutti i minori, presentando una diversa domanda per ciascun figlio.
ART. 4
Modalità di presentazione istanze
- La richiesta può essere inoltrata da uno dei genitori facente parte il nucleo familiare del minore per il quale si richiede il beneficio.
- L’istanza secondo il modello allegato dovrà essere presentata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, secondo una delle modalità di seguito indicate:
- trasmissione mediante pec, al seguente indirizzo: comune.arrone@postacert.umbria.it;
- consegna al Protocollo Generale del Comune.
ART. 5
Termine di scadenza
- Le domande on line dovranno essere presentate entro il 23/08/2026 ore 12:00– termine perentorio
ART. 6
Cause di esclusione
- L’esclusione è disposta per:
- difetto dei requisiti previsti;
- mancata sottoscrizione dell’istanza;
- presenza ISEE con difformità;
- istanze presentate da entrambi i genitori a favore dello stesso figlio/a;
- ISEE superiore a € 50.000,00 (risultante da attestazione ISEE);
- istanza inoltrata a favore di un/a figlio/a non presente nell’attestazione Isee;
- istanza inoltrata da un genitore non presente nell’attestazione Isee.
ART. 7
Modalità formazione della graduatoria
- Terminata la fase di acquisizione e valutazione delle istanze, il Comune provvede alla stesura della graduatoria in ordine crescente di ISEE.
- Nella stesura della graduatoria, in caso di parità di ISEE sarà data priorità ai nuclei con il maggior numero di figli a carico.
- L’inserimento in graduatoria non equivale ad un’automatica assegnazione del posto, in quanto gli stessi saranno assegnati solo fino al limite delle risorse disponibili. Tali risorse saranno, pertanto, destinate prioritariamente alla copertura dei richiedenti idonei con ISEE rientrante nella Fascia 1.
- Le risorse residue, se disponibili, saranno destinate all’erogazione di un contributo alle famiglie, corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, che non può essere superiore all’importo della tariffa mensile sostenuta per la frequenza di un servizio di nido d’infanzia, qualora la scelta ricada su un nido d’infanzia autorizzato, che non abbia aderito alla riserva posti – bambino o i cui posti riservati risultino esauriti.
- Il numero effettivo degli ammessi è individuato sulla base delle risorse disponibili, delle istanze accolte e degli importi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 25/06/2026.
- Nel caso di rinunce, variazioni, revoche, si procederà allo scorrimento fino a esaurimento delle risorse disponibili.
- L’ufficio incaricato trasmetterà, via mail, ai nuovi eventuali beneficiari le relative comunicazioni.
ART. 8
Determinazione quote per posto convenzionato
- Il Comune riconoscerà al nido convenzionato frequentato dai minori assegnatari di posti una compartecipazione al pagamento della retta di frequenza mensile per un massimo di 10 mensilità secondo la seguente tabella:
- Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992) sono esclusi dal pagamento della retta mensile e per gli stessi l’ente riconoscerà al nido convenzionato l’importo di € 500,00 (più IVA se dovuta) per il tempo pieno, ed in € 400,00 (più IVA se dovuta) per il tempo parziale.
- Gli importi mensili saranno corrisposti direttamente dal Comune al gestore secondo le fasce ISEE, per il tempo pieno o parziale.
- La famiglia assegnataria del posto convenzionato dovrà farsi carico, comunque, della eventuale rimanente quota del costo della retta, da versare direttamente alla struttura scelta.
- Rimarranno a carico della famiglia eventuale quota d’iscrizione al nido ed eventuale pre e post nido.
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Fascia ISEE
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Importo mensile dovuto al gestore per posto nido convenzionato tempo pieno (più Iva se dovuta)
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Importo mensile dovuto al gestore per posto nido convenzionato tempo parziale (più Iva se dovuta)
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Da 0 a € 20.000,00
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Euro 500,00
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Euro 400,00
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Da € 20.000,01 a € 30.000,00
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Euro 333,00
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Euro 266,00
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da € 30.000,01 a € 50.000,00
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Euro 166,00
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Euro 133,00
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ART. 9
Pagamento quote
- Il Comune provvederà al pagamento delle quote sopra indicate a cadenza mensile direttamente all’Asilo Nido a cui risulta iscritto il minore assegnatario del posto convenzionato, previa trasmissione da parte della struttura interessata della fatturazione elettronica (o altro titolo equipollente).
- La quota sarà riconosciuta a fronte dell’effettivo utilizzo dei posti (frequenza per almeno 15 gg al mese anche non continuativi).
- Il Comune provvederà all’erogazione di un contributo mensile alle famiglie, corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, che non può essere superiore all’importo della tariffa mensile sostenuta per la frequenza di un servizio di nido d’infanzia, qualora la scelta ricada su un nido d’infanzia autorizzato, che non abbia aderito alla riserva posti – bambino o i cui posti riservati risultino esauriti.
ART. 10
Cause di decadenza del posto convenzionato
- Sono cause di perdita del posto convenzionato:
- assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi;
- trasferimento della residenza del minore in altro Comune;
- sottoscrizioni di dichiarazioni false risultate dai controlli effettuati;
- dimissione dal servizio per volontà della famiglia.
ART. 11
Controlli
- Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, potranno essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.
- Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.
ART. 12
Trattamento dei dati personali
- Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 che ha modificato il D.Lgs. n. 196/03, i dati richiesti dal presente Avviso e dai formulari allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato.
- Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33- 36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
- L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 che ha modificato il D. Lgs. n. 196/0
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arrone, con sede in Via della Resistenza 2.
ART. 13
Altre informazioni
- Per informazioni è possibile contattare l’ufficio servizi sociali ai numeri 0744 387629 tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e i pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30, oppure via mail all’indirizzo emanuele.cerasi@comune.arrone.terni.it