L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio 2026.
Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trova temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data del voto, nonché i loro familiari e conviventi, possono richiedere di esprimere il voto per le elezioni politiche e i referendum nazionali per corrispondenza.
La richiesta potrà pervenire al Comune:
La dichiarazione di opzione presentata, preferibilmente utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del Ministero e su quello del Comune o redatta su carta libera, e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge.
Con riferimento al periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data della consultazione, la domanda potrà anche solo contenere dichiarazione di tale circostanza, anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede tale periodo.
LA DOMNDA DEVE ESSERE PRESNTATA ENTRO IL 18 FEBBRAIO 2026