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Nel periodo compreso tra il 1 di aprile 2025 ed il 30 novembre 2025
Con Ordinanza n. 7 del 17/03/2025 il Sindaco ordina:
A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, a coloro che gestiscono attività di ricezione turistica quali camping, alberghi, agriturismi e assimilati, e attività di ristorazione con aree all’aperto:
non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori nonabbandonatimasotto ilcontrollodichinehaproprietàol'usoeffettivo(annaffiatoi,secchi,sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi;
trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;
a tutti gli amministratori di condomini di:
comunicare entro il 30 marzo 2025, al Servizio Controllo Organismi Infestanti U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.2 via e-mail aslumbria2@postacert.umbriit, l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente;
ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:
provvedere, nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.2 via e-mail aslumbria2@postacert.umbria.it che provvederà ai controlli necessari;
ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di:
adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua;
provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
a coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di:
svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui; i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.
La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.