ORDINANZA MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE 2024

ORDINANZA MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE 2024

Data:

29 febbraio 2024

Immagine principale

Descrizione

IL SINDACO

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 01 Marzo 2024 ed il 30 Novembre 2024

1.      A tutti i cittadini, soggetti pubblici, Amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali , artigianali, industriali, a coloro che gestiscono attività di ricezione turistica quali camping, alberghi, agriturismi ed assimilati, e attività di ristorazione con aree all’aperto:

a.       Non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

b.      Di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di che ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi sottovasi, bidoni, o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;

c.       Prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l’acqua accumulatasi;

d.      Trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tale proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;

2.      A tutti gli amministratori di condomini di:

a.       Comunicare entro il 30 marzo 2024 al Servizio Controllo Organismi Infestanti U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Umbria 2 via e-mail: aslumbria2@postacert.umbria.it, l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente;

3.      Ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:

a.       Provvedere, nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolari larvali ogni 15 giorni;

b.      Comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Umbria 2 via e-mail: aslumbria2@postacert.umbria.it che provvederà ai controlli necessari;

4.      Ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di:         

a.       Adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali premettano il formarsi di raccolte di acqua;

b.      Provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;

5.      A coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di:

a.       Svuotare completamente ogni 2 – 3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi, pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui; i trattamenti possono essere effettuati da ditte specializzate oppure in proprio.

AVVERTE CHE

·         La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui  le inadempienze saranno riscontrate;

·         La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

DISPONE INOLTRE CHE

a)      L’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente provvedimento e l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori sono demandate all’Ufficio di Polizia Locale, al personale Ispettivo del Dipartimenti di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 – U.O.C. Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Controllo Organismi Infestanti – nonché ad ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

b)      La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e tramite riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente Ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

Allegati

A cura di

Sindaco

Municipio di Arrone, Via della Resistenza, 2, Arrone, Terni, Umbria, 05031

Email: comune.arrone@postacert.umbria.it
Sindaco

Pagina aggiornata il 15/07/2024