Descrizione
Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)
In data 31 gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che, all'art. 4, introduce specifica regolamentazione in merito alle DAT.
Cosa sono le DAT
Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
A tale fine può indicare una persona di fiducia, denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere.
L'accettazione della nomina, da parte dello stesso, avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT, o con atto successivo, che è allegato alla DAT medesima.
La forma delle DAT
Le DAT possono essere redatte nella forma di:
- atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- scrittura privata che può essere presentata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ovvero presso le strutture sanitarie preposte all'adempimento.
La consegna delle DAT all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica
L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT presentate personalmente dal disponente residente nel Comune.
NON PUO' ricevere le DAT recate da disponenti non residenti.
Le DAT devono essere personalmente presentate dal disponente in originale.
Al momento della presentazione della DAT il disponente presterà o meno il proprio consenso al deposito della disposizione anticipata di trattamento in formato digitale nella Banca Dati Nazionale istituita dal Ministero della Salute.
All'atto della presentazione verrà rilasciata idonea ricevuta da apporre sull'originale:
- qualora il disponente dichiari il proprio consenso al deposito di una copia digitale della disposizione nella Banca Dati Nazionale, l'originale cartaceo munito di ricevuta verrà restituito dal disponente;
- qualora, invece, non presti il consenso la DAT in originale verrà depositata e conservata nella Casa Comunale (vengono accuratamente custodite e conservate, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali) e al disponente sarà restituita copia conforme con allegata copia della ricevuta di deposito.
Le DAT ricevute vengono registrate in un ordinato elenco cronologico, appositamente predisposto nel programma informatico in dotazione del Settore, e poi registrate nella banca dati del Ministero della Salute, di cui all'art. 1, comma 418 della L. n. 215/2017.
La Circolare del Ministero dell'Interno 31.1.2020, n. 2, Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" ha disciplinato nello specifico le modalità di raccolta delle copie delle Disposizione anticipate di tattamento nella Banca Dati Nazionale, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dalla Direzione Generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari.
L'Ufficiale di Stato Civile non autentica la firma apposta in calce alla DAT, limitandosi a verificare che la stessa sia autografa.
L'Ufficiale di Stato Civile non può partecipare alla redazione della disposizione, né può fornire informazioni od avvisi in merito al contenuto, limitandosi a verificare i presupposti della consegna (cioè l'identità del disponente e la sua residenza anagrafica nel Comune) e a riceverla, come disposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con Circolare dell'8.2.2018, n. 1, a registrarla ed eventualmente, previo consenso, depositarla, come disposto dal Ministero dell'Interno con la Circolare del 31.1.2020, n. 2.
Si ricorda che le DAT, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di predisporle per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (notaio) ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Le caratteristiche tecniche che la videoregistrazione della DAT deve possedere sono specificate dal Ministero della Salute nella pagina “Domande e risposte - FAQ - Disposizioni anticipate di trattamento” consultabile alla sezione link esterni.